Art. 374 c.p.p. — Presentazione spontanea
Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facolta' di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presenta spontaneamente e questi e' ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva