Art. 374 c.p.p.Presentazione spontanea

Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facolta' di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presenta spontaneamente e questi e' ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art374 · fonte su Normattiva