Sentenza n. 15/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 374 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio
1968 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel procedimento penale a
carico di Gagliano Carmine, iscritta al n. 144 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del
14 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Risulta dagli atti che Gagliano Carmine, convivente more uxorio con
Stegman Ursula Alice, in occasione della nascita di un figlio di
costei, avvenuta il 26 gennaio 1966, si presentò, per la relativa
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile di San Giovanni Rotondo,
sotto il falso nome di Karl Kerris, affermando essere il bambino nato
da matrimonio legittimo con la predetta, indicata anch'essa col falso
nome di Misel Ademan, di cittadinanza tedesca.
Peraltro di fronte alla richiesta dei documenti personali il
Gagliano, allegando un pretesto, si allontanava ed ometteva di
procedere alla dichiarazione anagrafica del neonato.
A seguito di tale fatto l'ufficiale dello stato civile denunziava
al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia il
sedicente Kerris per il reato di soppressione di stato del neonato, ai
sensi dell'art. 566, secondo comma, del codice penale.
Per questo e per altri reati, successivamente commessi, che ne
determinavano l'arresto, contro il Gagliano venne iniziato procedimento
penale avanti al giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano.
Detto giudice, con provvedimento del 30 dicembre 1966, ordinava lo
stralcio degli atti relativi alla soppressione di stato e, con sentenza
del 16 gennaio 1967, dichiarava la propria incompetenza per territorio.
Trasmetteva quindi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Foggia, a richiesta del quale si procedeva con istruttoria
formale, contestandosi al Gagliano, oltre il reato di soppressione di
stato (art. 566 C. P.), anche quello di false dichiarazioni a pubblico
ufficiale, ai sensi dell'art. 495, primo e terzo comma, del codice
penale.
Al termine dell'istruttoria il giudice istruttore, su conforme
requisitoria del pubblico ministero, dichiarava, con sentenza 5 marzo
1968, non doversi procedere per il reato di soppressione di stato,
mentre ordinava il rinvio a giudizio davanti al pretore di San Giovanni
Rotondo per il secondo dei reati contestati, in ordine al quale
ravvisava sufficienti prove di colpevolezza.
Il pretore, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, ha
sollevato di ufficio, con ordinanza dell'8 maggio 1968, la questione di
legittimità, in relazione agli articoli 25 e 3 della Costituzione,
dell'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte in cui è
stabilito che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione
formale, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale, con la sua
sentenza rinvia l'imputato a giudizio del pretore, nel caso questi sia
competente.
Si osserva nell'ordinanza che, per la norma impugnata, al pretore,
investito della cognizione del reato a seguito di sentenza di rinvio a
giudizio, non sarebbe consentito l'esercizio di alcun potere
istruttorio. Si scinderebbe, cioè, il processo penale, prevedendosi
che davanti al pretore, la cui competenza è precostituita per legge,
si svolga soltanto la fase del "giudizio", mentre gli sarebbe preclusa
la pronuncia di provvedimenti istruttori di proscioglimento,
eventualmente in contrasto con il convincimento del giudice istruttore.
Né potrebbe sostenersi - si aggiunge - che il giudice istruttore
divenga giudice naturale per effetto della connessione, giacché, con
la pronunzia di proscioglimento, venuta meno la ragione della riunione
fra i procedimenti, viene meno anche il presupposto della sua
competenza e del potere di decidere il rinvio dell'imputato a giudizio
in ordine al reato minore.
Quanto all'asserita lesione del principio di eguaglianza, sancito
nell'art. 3 della Costituzione, si osserva dal giudice a quo che, non
essendo vietato al giudice istruttore di disporre il rinvio a giudizio
davanti al pretore senza previ atti istruttori, potrebbe profilarsi una
disparità di trattamento fra l'ipotesi di cui all'art. 374 del codice
di procedura penale e quella normale in cui, a seguito
dell'istruttoria, il pretore si avvalga invece del potere di
pronunziare il proscioglimento dell'imputato.
Dopo l'adempimento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,
l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Nessuna delle parti si è costituita in giudizio. Considerato in diritto :
1 - Il pretore di San Giovanni Rotondo solleva, anzitutto ai sensi
dell'art. 25, primo comma della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura
penale, nella parte in cui è stabilito che il giudice istruttore, a
chiusura della istruzione formale, possa disporre il rinvio a giudizio
dell'imputato davanti al pretore competente, ove non ritenga di
concedere il perdono giudiziale.
In applicazione di questa norma, si assume, il processo penale per
reati di competenza pretoria verrebbe scisso in due fasi, con la
conseguenza che, sottraendosi al pretore la cognizione del reato nella
fase istruttoria, si precluderebbe al detto magistrato l'esercizio
della potestà di pronunziare sentenza di proscioglimento, quale
giudice naturale precostituito secondo le norme sulla competenza, ove
le prove di colpevolezza non apparissero a lui sufficienti per il
rinvio dell'imputato a giudizio. La questione non è fondata.
2. - Nella specie, all'originaria contestazione del reato di
soppressione di stato (art. 566, secondo comma cod. pen.) venne
aggiunta, nel corso del procedimento, quella riguardante il reato meno
grave di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.),
di competenza pretoria, ma attratto per connessione in quella del
giudice istruttore procedente.
A questo giudice, quindi, a conclusione della istruzione formale,
spettava il potere-dovere di pronunziare, su entrambe le imputazioni
connesse (artt. 45 e 46 C. P. P.), come in effetti ha pronunziato,
prosciogliendo l'imputato dalla prima e rinviandolo a giudizio per la
seconda imputazione. Per vero il principio del giudice naturale,
precostituito per legge, è rispettato anche dalle norme di competenza
concernenti le ipotesi di connessione (sent. nn. 29/1958 e 130/1963 di
questa Corte).
Né il principio stesso può ritenersi violato dalla puntuale
osservanza di tali norme anche se ne risulti sottratta al pretore,
nella fase istruttoria, la cognizione del reato, che gli sarebbe
altrimenti spettata.
Con lo stesso principio non contrasta, poi, l'art. 374 del codice
di procedura penale nella parte in cui prevede il rinvio dell'imputato
a giudizio davanti al pretore, nel caso che il reato, per cui si
procede, risulti appartenere alla di lui cognizione, o, come nella
specie, a seguito del proscioglimento dal reato più grave, siano
venute meno le ragioni per devolverlo in via di connessione, alla
competenza del tribunale.
Né hanno fondamento i dubbi enunciati dal giudice a quo sul
riflesso che il pretore sarebbe, in simili casi, privato del potere di
giudicare prima del dibattimento.
Basta opporre che soltanto in esito al compimento della fase
processuale davanti al giudice istruttore, che risulta ex ante giudice
naturale, diviene operativa la norma di competenza che legittima il
pretore a giudicare in dibattimento sul reato.
E la coerenza del sistema, improntato a criteri di economia
processuale, senza lesione della garanzia stabilita dall'art. 25 della
Costituzione, esige che al giudice istruttore, dotato di competenza per
il reato più grave, sia attribuita, nel caso in esame, la potestà di
pronunziare, a compimento della fase processuale svoltasi davanti a
lui, il rinvio dell'imputato a giudizio.
3. - Né può ritenersi fondato il dubbio sulla costituzionalità
dell'art. 374, che il pretore enuncia sotto l'altro aspetto della
lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in riferimento
alla eventualità, che l'imputato sia rinviato a giudizio del pretore,
pur essendosi omesso dal giudice istruttore alcun atto istruttorio.
Ciò in confronto al diverso trattamento processuale che l'imputato
stesso avrebbe avuto, ove fosse stato giudicato, anche in sede
istruttoria, dal pretore. Il citato art. 374 non esclude, anzi
presuppone ed esige che anche in ordine ai reati di competenza
pretoria, dei quali il giudice istruttore conosce per connessione,
questo giudice proceda agli atti istruttori volti a stabilire se
sussistano anche per detti reati "prove sufficienti" per il rinvio a
giudizio.
Le eventuali non corrette applicazioni della legge non comportano,
ovviamente, illegittimità costituzionale della norma impugnata e non
consentono, pertanto, alcuna censura sotto il profilo della violazione
del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza
di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in riferimento
agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte