Art. 382 c.p.p. — Stato di flagranza
E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non e' cessata la permanenza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva