Art. 391-sexies c.p.p.Accesso ai luoghi e documentazione

(( Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

  • a)la data ed il luogo dell'accesso;
  • b)le proprie generalita' e quelle delle persone intervenute;
  • c)la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
  • d)l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale e' sottoscritto dalle persone intervenute.

Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391sexies · fonte su Normattiva