Art. 391-sexies c.p.p. — Accesso ai luoghi e documentazione
(( Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
- a)la data ed il luogo dell'accesso;
- b)le proprie generalita' e quelle delle persone intervenute;
- c)la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d)l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale e' sottoscritto dalle persone intervenute.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva