Art. 131
Deposito degli atti per l'udienza preliminare
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva