Art. 395 c.p.p.
Presentazione e notificazione della richiesta
La richiesta di incidente probatorio e' depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed e' notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione e' depositata in cancelleria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva