Art. 42 c.p.p.
Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva