Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Giustizia riparativa - Natura - Procedimento incidentale o complementare al processo penale - Esclusione - Programma di attività extraprocessuale, non procedimentale né giurisdizionale, con possibili effetti sulla commisurazione, attenuazione o sospensione della pena (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa). (Classif. 199031).
La giustizia riparativa non si configura come un procedimento speciale, incidentale o complementare al processo penale, ma come un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito positivo è valutabile dal giudice come “elemento di fatto” successivo al reato, a fini della commisurazione, attenuazione o sospensione della pena.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio di eguaglianza – rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa. La scelta del legislatore, inoltre, non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che l’avviso viene dato nel corso dell’intero procedimento penale in molteplici ipotesi e che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Infine, per la natura stessa della giustizia riparativa, nessuna comparazione è possibile con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accedere a riti alternativi). (Precedenti: S. 19/2020 - mass. 41591; S. 201/2016 - mass. 39030; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 43/2010 - mass. 34327; O. 134/2009 - mass. 33376; O. 67/2007 - mass. 31077).
Processo penale - Processo a carico di imputato cui il decreto di citazione sia stato notificato previa dichiarazione di irreperibilità - Sospensione obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, e lamentato contrasto con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi o diversi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati cui il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità. Infatti, questione identica alla presente è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 117 del 2007 e non sono indicati motivi di censura nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. - V. il precedente citato di cui alla sentenza n. 117/2007.
sentenza 89/2008massima n. 32248 Riguarda ancheart. 159 Codice di procedura penaleart. 160 Codice di procedura penaleart. 484 Codice di procedura penale
Processo penale - Contumacia dell'imputato - Obbligo per il giudice di dichiarare, ove prevista dalle norme pattizie (convenzione europea e convenzione tra Italia e Polonia di estradizione), la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi da quelli per cui si procede e anteriori alla sua consegna - Mancata previsione - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale - Richiesta di introduzione, mediante pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- quater cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna. Infatti, il rimettente sollecita l'introduzione, mediante una pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale, diverso da quello disciplinato dal vigente codice di rito penale, che obblighi il giudice a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge, e così facendo chiede alla Corte un intervento "creativo" che le è precluso.
sentenza 33/2007massima n. 31009 Processo penale - Processo a carico di imputato cui il decreto di citazione sia stato notificato previa dichiarazione di irreperibilità - Sospensione obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, e lamentato contrasto con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420- quater , comma 1, e 484 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Il rimettente ritiene che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'esigenza del contraddittorio trascenda la tutela delle posizioni soggettive e rappresenti un'indefettibile connotazione di qualunque processo. A prescindere dalla validità di tale concezione oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi le conseguenze prospettate dal rimettente, in quanto l'enunciazione del quarto comma dell'art. 111 Cost. non comporta che il profilo oggettivo non sia correlato con quello soggettivo e non costituisca, comunque, un aspetto del diritto di difesa, posto che il successivo comma quinto, nell'ammettere la deroga al principio, fa riferimento al consenso dell'imputato. Ciò che conta è sempre la tutela del diritto di difesa, al quale la CEDU, richiamata dal giudice a quo , non accorda, in tema di processo in absentia , garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost. Non sono fondate neppure le censure di violazione dell'art. 97, primo comma Cost., poiché detto parametro non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale, e di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento dell'irreperibile rispetto all'incapace, poiché la situazione di quest'ultimo non può fungere da tertium comparationis . - Sulla non fondatezza di analoga questione concernente gli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., v.,citata sentenza n. 399/1998. - Sul fatto che il parametro di cui all'art. 97, primo comma, Cost. non riguarda la disciplina dell'attività giurisdizionale v., citate, ordinanze n. 462/2006 e n. 27/2007.
Riguarda ancheart. 159 Codice di procedura penaleart. 160 Codice di procedura penaleart. 484 Codice di procedura penale