Art. 159 c.p.
Sospensione del corso della prescrizione
[1]Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
- 1)autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la accoglie; 277
- 2)deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 277
- 3)sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. ((3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale)); 253a
- 3-ter)rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. 277
[2]258
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
[5]COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
[6]COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. 277
[7]La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione.
[8]COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
[9]((Quando e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e' stata pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.)) 199208a
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 dicembre 2005, n. 251
199La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
Successivamente la Corte Costituzionale
208aSuccessivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".
L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L. 28 aprile 2014, n. 67
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva