Art. 429 c.p.p.
Decreto che dispone il giudizio
Il decreto che dispone il giudizio contiene:
- a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c)l'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- d-bis)l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento ((con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)); 310
- g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203
310Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".
Testo vigente dal 6 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 297 su Normattiva