Art. 434 c.p.p.
Casi di revoca
Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva