Art. 44 c.p.p.
Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva