Art. 455 c.p.p.
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero (( Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. ))
Testo vigente dal 26 luglio 2008, tuttora in vigore · versione 160 su Normattiva