Art. 463 c.p.p. — Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Se l'opposizione e' proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva