Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente all'opposizione - Competenza del giudice per le indagini preliminari a celebrare i riti alternativi e a emettere il decreto di giudizio immediato, anche per i reati a citazione diretta - Denunciata violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale - Questione prospettata in riferimento a norma che non trova applicazione nel processo a quo - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità della questione.
E dichiarata manifestamente inammissibile - per aberratio ictus - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen., censurato dal Gip di Venezia, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza "alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]", per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La disposizione censurata dal rimettente, relativa al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, contenuta nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio a quo, perché la competenza a decidere sul rito alternativo del patteggiamento - richiesto nella specie con l'atto di opposizione - è attribuita al GIP direttamente dal non censurato art. 557 cod. proc. pen., che, in quanto norma speciale relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, va applicato in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l'ottavo (art. 549 cod. proc. pen.). ( Precedente citato: ordinanza n. 182 del 2016 ).
sentenza 8/2018massima n. 39706 Processo penale - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità -Ritenuta preclusione, in base a "diritto vivente", nella fase successiva all'opposizione a decreto penale di condanna qualora sia stata presentata contestuale domanda di oblazione - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Asserita violazione del principio dell'equo processo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Inesatta identificazione dell'ambito di operatività del "diritto vivente" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata - per erroneità del presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice a quo non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.
sentenza 14/2015massima n. 38231 Processo penale - Giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna - Possibilità per l'imputato di accedere a riti alternativi diversi da quello richiesto con l'atto di opposizione - Preclusione - Denunciata lesione del diritto di difesa tecnica - Asserito contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Censura di norma diversa da quella da applicarsi nel giudizio principale - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Mancata verifica della praticabilità di una diversa interpretazione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nonché all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui precludono all'imputato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, la possibilità di accedere a riti alternativi non richiesti con lo stesso atto di opposizione. Innanzitutto, il rimettente censura una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione poiché, svolgendosi il giudizio principale davanti al Tribunale in composizione monocratica, la denunciata preclusione è sancita per il relativo procedimento non già dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., ma da una norma distinta, anche se di identico contenuto, quale l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen., non coinvolto nello scrutinio. Inoltre, la questione difetta di rilevanza tenuto conto che, come si desume dall'ordinanza di rimessione, nessuna richiesta di patteggiamento è stata, in concreto, presentata dall'imputato, neppure successivamente all'opposizione; né il rimettente precisa se l'imputato sia ancora in termini per la presentazione della richiesta del rito alternativo in base alle regole ordinarie, che rimarrebbero pur sempre operanti ove venisse rimossa la preclusione censurata, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Infine, il giudice a quo omette di verificare la praticabilità di un'interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da determinarne il superamento, trascurando, in particolare, la possibilità di ritenere, in via ermeneutica, che l'assetto introdotto dalla sentenza n. 120 del 2002 con riguardo alla conversione del giudizio immediato in abbreviato sia già operante rispetto alla richiesta di riti alternativi nell'ambito del procedimento per decreto. La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente trasponendo a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e indimostrato, che il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto di condanna - e, conseguentemente, per effettuare la scelta dell'eventuale rito alternativo nell'ambito del procedimento per decreto - decorra esclusivamente, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., dalla notificazione del decreto all'imputato. Il rimettente non tiene conto, tuttavia, della circostanza che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 20 della legge n. 60 del 2001, il decreto di condanna deve essere attualmente notificato, non più al solo imputato, ma anche al difensore di ufficio (all'uopo designando) o al difensore di fiducia eventualmente nominato (art. 460, comma 3, cod. proc. pen.). A fronte di siffatta previsione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il difensore di ufficio sia autonomamente legittimato a proporre opposizione al decreto e che detta opposizione sia inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione, donde l'applicabilità ad essa delle norme generali sulle impugnazioni, ove non specificamente derogate. Fra tali norme rientra anche il già citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: con la conseguenza che, qualora a causa del diverso momento di notifica del decreto la decorrenza del termine di opposizione risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta individuazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 256/2009, n. 193/2009 e n. 301/2008. Per la manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto una fattispecie analoga, v. la citata ordinanza n. 69/2008. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., v. la citata sentenza n. 120/2002. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 244/2009, n. 171/2009, n. 155/2009 e n. 117/2009.
sentenza 55/2010massima n. 34356 Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penale
Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Fissazione dell'udienza preliminare in caso di mancata richiesta, da parte dell'opponente, dei riti speciali - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario o non ha fatto richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare. Infatti, il nucleo delle doglianze si fonda sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere necessariamente ed integralmente ripristinatorio della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna.. In realtà, la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere in toto le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente dal procedimento ordinario, risultando, così, erronea, la piena assimilazione tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. La non comparabilità fra le situazioni in oggetto rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente.
PROCESSO PENALE - “PROCEDIMENTO MONITORIO” (OVVERO PROCEDIMENTO PER DECRETO) - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE E CARENTE INDICAZIONE DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento monitorio (verosimilmente degli artt. 459 - 464 cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto il contraddittorio nella formazione della prova viene ad instaurarsi solo dopo una pronuncia di condanna. Infatti l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e per altro verso, censura l'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
sentenza 21/2003massima n. 27523 Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 462 Codice di procedura penaleart. 463 Codice di procedura penaleart. 460 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale va estesa, negli stessi termini, all'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'opponente a decreto penale.
Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Ammissione all’oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Lamentata disparità di trattamento derivante dal momento dell’esercizio dell’azione penale - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, del codice della strada, per i quali l'esercizio dell'azione penale, con emissione del decreto penale di condanna, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, opposto dagli stessi. Le ordinanze di rimessione sono, infatti, completamente prive di qualsiasi indicazione sulle fattispecie sottoposte all'esame del rimettente, e risulta, altresì, omessa ogni motivazione in punto di rilevanza della questione . - Per la giurisprudenza costante sulla inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, v., per tutte, ordinanze, citate, n. 21/2003 e n. 147/2002.
Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facolta' di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonche' lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 555 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 33 legge 479/1999
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termini decadenziali - Procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Preclusione in dibattimento della richiesta di applicazione della pena - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonche' prospettato mutamento delle regole processuali incidente sul diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nei giudizi in corso, instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001. M. R.
Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all’indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina introdotta per il rito ordinario, con lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall’invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio. Infatti, spetta al giudice 'a quo' valutare se, a seguito della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa censurata - la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. M.F.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza con riferimento al procedimento ordinario, nonché della garanzia di difesa - Sopravvenuta modifica delle norme denunciate e di quelle assunte quali termine di raffronto - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce della intervenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale ha, in particolare, modificato sia le norme denunciate sia quelle assunte dai giudici stessi quali termine di raffronto, ai fini della prospettatazione del dubbio di costituzionalita' - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 464 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il primo nella parte in cui non prevede la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen., ed il secondo nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio (a seguito di opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non preceduto dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Asserito, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.
Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termine per la presentazione della richiesta - Modifica normativa - Ritenuta applicabilità del nuovo termine in base al principio tempus regit actum - Dedotta lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole eguale trattamento di situazioni diverse e diverso trattamento di situazioni eguali, nonché violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e di buon andamento della amministrazione della giustizia - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446, comma 1, 446, comma 3, e 557, comma 2, del codice di procedura penale, relative al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di decreto di giudizio immediato (art. 446), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (artt. 464 e 557, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale e monocratica), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25, secondo comma, nonché, infine, 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, perché: determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 12 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999; precluderebbero una scelta difensiva comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di pena; determinerebbero la perdita di un diritto incidente sulla quantità della stessa e sulla natura e gli effetti penali della condanna; farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze del ritardo della celebrazione dei processi penali. Infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione una disciplina che escludesse retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge (che, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più' economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali, ha comportato una radicale trasformazione anche del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il dibattimento), e' ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in cui e' stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. A.G.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 557 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE NEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA O L'AMMISSIONE ALL'OBLAZIONE - NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMESSA PREVISIONE - RITENUTO CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI SIA STATO EMESSO IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 555 COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato ha ancora la facolta' di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparita' di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha gia' ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che puo' chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi e' motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come e' stato altresi' precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facolta' di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresi', S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 565 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO PENALE - REQUISITI - INFORMATIVA DEGLI ONERI IMPOSTI DALL'ART. 464 C.P.P. - OMESSA PREVISIONE - OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE E CONTESTUALE RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DECRETO DEL GIP CHE DA' TERMINE ALL'OPPONENTE DI SOLLECITARE IL CONSENSO DEL PM - NOTIFICAZIONE ALL'OPPONENTE - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'EFFETTIVA CONOSCENZA DEL DECRETO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 76 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal giudice del dibattimento ed aventi ad oggetto norme non piu' applicabili nel giudizio a quo, in quanto relative ad una fase processuale precedente. (Nella specie le norme impugnate riguardano la forma del decreto penale, di cui si lamenta l'omessa previsione dell'avviso all'imputato degli oneri di notifica e di sollecitazione del consenso del pubblico ministero imposti dall'art. 464 c.p.p. nell'ipotesi di opposizione al decreto penale e di contestuale richiesta di giudizio abbreviato, e la disciplina del giudizio conseguente all'opposizione, di cui si censura l'omessa previsione che il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari fissa il termine per sollecitare il consenso del pubblico ministero venga previamente notificato all'imputato opponente e al difensore, e che il termine decorra dal momento di effettiva conoscenza del decreto medesimo). - Per la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale rilevante in una fase processuale ormai esaurita, v. S. n. 262/1995. red.: F. Mangano
Riguarda anche
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO, ANCHE IN CASO DI ERRONEA VALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
sentenza 23/1992massima n. 17848 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - EFFETTO IMPEDITIVO - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima B) comporta, come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale.
sentenza 81/1991massima n. 16988 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/1991
sentenza 89/1991massima n. 16953 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - COMPRESSIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE - SOTTRAZIONE AL CONTROLLO DEL GIUDICE DI PROVVEDIMENTI DEL P.M. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.
sentenza 92/1991massima n. 16955