Art. 464-novies c.p.p.
Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta
Testo vigente dal 19 ottobre 2021, tuttora in vigore · versione 269 su Normattiva