Art. 470 c.p.p.
Disciplina dell'udienza
La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva