Art. 474 c.p.p. — Assistenza dell'imputato all'udienza
L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. (( Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento. ))
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 271 su Normattiva