Art. 480 c.p.p.Verbale di udienza

L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

  • a)il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
  • b)i nomi e i cognomi dei giudici;
  • c)il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art480 · fonte su Normattiva