Art. 493-bis c.p.p.
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((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161)) 270
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
270Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".
Testo vigente dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 · versione 261 su Normattiva