Art. 540 c.p.p.
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva