Art. 545 c.p.p.
Pubblicazione della sentenza
La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva