Art. 55 c.p.p.
Funzioni della polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva