Art. 56 c.p.p.Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria:

  • a)dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
  • b)dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
  • c)dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art56 · fonte su Normattiva