Art. 56 c.p.p. — Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria:
- a)dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- b)dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- c)dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva