Art. 5
[1]Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
[2]1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.(17) (22) (26) ((28))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti