Art. 572 c.p.p.Richiesta della parte civile o della persona offesa

La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art572 · fonte su Normattiva