Art. 94 c.p.p.
Termine per l'intervento
Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva