Art. 573 c.p.p.
Impugnazione per i soli interessi civili
L'impugnazione per ((gli)) interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. (( Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva