Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali e unionali, di eguaglianza, ragionevolezza, presunzione di innocenza, garanzia della ragionevole durata del giudizio di responsabilità civile – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. La Corte rimettente pone in comparazione due istituti non omogenei sul potere decisorio del giudice penale: mentre la disposizione censurata, oltre a rappresentare una norma “a esaurimento” – in quanto cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione anteriori al 1° gennaio 2020 –, incide sulla prescrizione del reato, ossia sul versante sostanziale, attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, l’improcedibilità dell’azione penale, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., incide sul versante processuale. In tale cornice, non si ravvisa alcuna irragionevolezza sopravvenuta del censurato comma 1, ritraibile dal dato che il legislatore, con il successivo comma 1-bis, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che qui rileva, del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento, in rito o nel merito, non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole. Né la permanenza della potestà decisoria al giudice penale nel caso del reato prescritto determina una sperequazione nella posizione dell’imputato, assolto, rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, sia il giudice civile della prosecuzione, infatti, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Inoltre, il possibile esito dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dell’impugnazione va contemplato dalla parte civile sin dal momento della costituzione, poiché alla relativa pronuncia segue una vicenda di translatio iudicii, ove l’unicità del giudizio lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il petitum e la causa petendi. Nemmeno il c.d. secondo aspetto del principio di presunzione di innocenza è violato in relazione ai parametri convenzionali e all’interpretazione della Corte di Strasburgo, in quanto da essi non si ricava alcuna distinzione tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, mentre la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto. (Precedenti: S. 173/2022; S. 182/2021 - mass. 44101; S. 115/2018 - mass. 41258).
sentenza 2/2026massima n. 47217 Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Interpretazione del diritto vivente secondo cui, ove nel corso del giudizio di appello maturi la prescrizione del reato, il giudice non può limitarsi a rilevare la causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito – Denunciata violazione del principio convenzionale e unionale di presunzione di innocenza, nonché dei criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via subordinata, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretato dal “diritto vivente” (Cass., sez. un. pen., sent. n. 36208 del 2024), nella parte in cui si afferma che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Le Sezioni unite non solo non hanno disatteso il vincolo interpretativo posto dalla citata sentenza del 2021, così come i parametri convenzionali ed eurounitari, ma hanno altresì diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dal proprio precedente (sent. n. 35490 del 2009), evidenziando che la norma censurata va interpretata nel senso che al giudice penale dell’impugnazione è imposto di valutare sempre i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. E benché la stessa disposizione censurata sia un’eccezione rispetto al “fulcro” del sistema di rapporti tra processo penale e azione civile fissato dall’art. 538 cod. proc. pen., per cui il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna dell’imputato, essa comunque non lede il diritto convenzionale, nemmeno nell’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, in quanto, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo soltanto decidere sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile. (Precedente: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 176/2019).
Processo penale - Parte civile - Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili - Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine al parametro evocato, anche in relazione al principio convenzionale di presunzione di innocenza - Inammissibilità della questione. (Classif. 199018).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento all’art. 27, secondo comma, Cost., dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis del censurato art. 578, se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Le ordinanze di rimessione non contengono una specifica e congrua motivazione sulle ragioni per le quali il parametro evocato sarebbe violato dalla disposizione censurata e non adducono alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che non di meno gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.
sentenza 2/2026massima n. 47219 Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata nei giudizi a quibus - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. - nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili -, sussiste la rilevanza delle questioni: per un verso, come evidenziato nelle ordinanze di rimessione, nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale; per altro verso, le ordinanze assumono, plausibilmente, che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto il rimettente è chiamato a fare applicazione del censurato art. 578 cod. proc. pen. in entrambi i giudizi.
Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Evocazione quale parametro interposto - Adeguata motivazione del rimettente - Norme direttamente applicabili nell'ordinamento interno, o corrispondenti ad altre direttamente applicabili - Ammissibilità della questione - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., sussiste la ammissibilità delle questioni sollevate - per il tramite dell'art. 117, primo comma, oltre che dell'art. 11, Cost. - in relazione ai parametri interposti, convenzionale ed europei, quali rispettivamente l'art. 6, par. 2, CEDU e l'art. 48 CDFUE, unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, in corso di recepimento in forza della legge n. 53 del 2021. In relazione al primo parametro, il giudice a quo ha puntualmente assolto all'onere di allegare la norma convenzionale a parametro interposto evidenziando la portata che in essa assume il diritto fondamentale, di cui è ipotizzata la possibile lesione ad opera della norma interna censurata, e confrontandosi con la relativa giurisprudenza sovranazionale. Quanto ai parametri comunitari evocati, nella specie l'ammissibilità non è preclusa dal difetto della dimensione transnazionale delle vicende penali che costituiscono oggetto dei giudizi principali. Le norme evocate, infatti, contenute nella direttiva n. 2016/343/UE, volte a creare un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, sotto il profilo dei diritti procedurali di indagati e imputati, trovano applicazione indipendentemente dalla dimensione transnazionale del procedimento. L'applicazione delle norme della direttiva sulla presunzione di innocenza implica, poi, anche quella dell'art. 48 CDFUE, che enuncia lo stesso principio, rientrandosi nell'ambito definito dall'art. 51, par. 1, della Carta medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2020 e n. 25 del 2019 ).
Processo penale - Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile - Successiva estinzione del reato per prescrizione - Previsione che il giudice di appello decida sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - Denunciata lesione del diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e affermato dal diritto dell'Unione europea - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La disposizione censurata - che mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo - se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria - il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. ( Precedenti indicati: sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016 ). Il codice di procedura penale in vigore dal 1989, a differenza del sistema delineato nel 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009 ).