Art. 588 c.p.p.
Sospensione della esecuzione
Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva