Art. 594 c.p.p. — Appello del pubblico ministero
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Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva