Art. 605 c.p.p.Sentenza

Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art605 · fonte su Normattiva