Art. 199 c.g.c. — Rinvio al primo giudice
[1]1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:
- a)quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;
- b)quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;
- c)quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattivita' delle parti.
[2]2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.
[3]3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di ((tre mesi)) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
[4]4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva