Art. 625-ter c.p.p.
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Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta e' presentata, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2
Testo vigente dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014 · versione 203 su Normattiva