Art. 626 c.p.p.
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva