Art. 629-bis c.p.p. — Rescissione del giudicato
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Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640
Testo vigente dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022 · versione 240 su Normattiva