Art. 653 c.p.p.
Efficacia della sentenza penale ((...)) nel giudizio disciplinare La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ((...)) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o (( non costituisce illecito penale ovvero)) che l'imputato non lo ha commesso. (( La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ))
Testo vigente dal 6 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 119 su Normattiva