Art. 661 c.p.p.

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Per l'esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a norma dell'articolo 660.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art661 · fonte su Normattiva