Art. 68 c.p.p. — Errore sull'identita' fisica dell'imputato
Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva