Art. 69 c.p.p.
Morte dell'imputato
Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato e' stata erroneamente dichiarata.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva