Art. 696-novies c.p.p. — Impugnazioni
Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva