Art. 696-quinquies c.p.p.
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva