Art. 698 c.p.p. — Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona
Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. ((2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
74La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 230 su Normattiva