Art. 702 c.p.p.
Intervento dello stato richiedente
A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva