Art. 709 c.p.p. — Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
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L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva