Art. 71 c.p.p.
Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato
Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 299 Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale nominato all'imputato. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di assistere. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
299La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".
Testo vigente dal 13 aprile 2023, tuttora in vigore · versione 287 su Normattiva