Art. 713 c.p.p.
Misure di sicurezza applicate all'estradato
Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva