Art. 717 c.p.p. — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
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Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona ((, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale)). Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. ((Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.)) ((2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.))
Testo vigente dal 31 ottobre 2017 al 30 dicembre 2022 · versione 241 su Normattiva