Art. 718 c.p.p.Revoca e sostituzione delle misure

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La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima. La revoca e' sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta. CAP012 CAP013 CAP014 CAP015

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art718 · fonte su Normattiva