Art. 718 c.p.p.Revoca e sostituzione delle misure

La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta. CAP012 CAP013 CAP014 CAP015

Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art718 · fonte su Normattiva